Entra in vigore oggi, 9 maggio 2018, il decreto legislativo 23 del 15 dicembre 2017 che “dà attuazione” alla disciplina dell’Unione europea di tutela dei consumatori.
Il nuovo decreto è stato pensato dall’Unione europea per garantire i consumatori sulle informazioni sugli alimenti, in modo da consentire scelte consapevoli, prevenendo qualunque pratica suscettibile di indurre in errore i cittadini.
Sono state così definite a livello europeo le informazioni che devono obbligatoriamente comparire sull’etichetta di un prodotto alimentare preimballato, come ad esempio, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza dell’alimento, la dichiarazione nutrizionale o l’elenco degli ingredienti.
Il D.lgs 15/12/17 n. 231, prevede di sanzionare le seguenti infrazioni:
- violazione delle pratiche leali di informazione
- inadempienze degli operatori del settore alimentare relative agli obblighi informativi
- mancata apposizione di informazioni obbligatorie su prodotti alimentari preimballati
- irregolarità nell’esposizione, presentazione e posizionamento delle indicazioni
- irregolarità nella vendita a distanza
La normativa prevede sanzioni per la mancanza delle seguenti indicazioni obbligatorie sull’etichetta:
- la denominazione del prodotto alimentare
- l’ elenco degli ingredienti che lo compongono
- l’indicazione degli allergeni alimentari contenuti
- l’indicazione della quantità degli ingredienti
- l’indicazione della quantità netta
- il tempo di conservazione
- la data di scadenza
- la data di congelamento
- l’indicazione di provenienza
- il titolo alcolometrico
- le dichiarazioni nutrizionaliInfine, il decreto stabilisce sanzioni per la mancanza di elementi che consentano di identificare il lotto di appartenenza dell’alimento in questione e la vendita di prodotti alimentari non preimballati con mezzi di distribuzione automatizzata (distributori e locali automatizzati).