Le domande del webinar
Abbiamo raccolto le domande arrivate durante il webinar. Di seguito trovi le risposte a ciascuna domanda.
1. L’indicazione «vegano» in etichetta è considerata greenwashing, se non è certificata da un ente ma ci sono tutte le prove a supporto?
L’indicazione “vegano” riguarda principalmente la composizione dell’alimento e non costituisce di per sé un’asserzione ambientale, ma rientra nell’ambito della correttezza informativa e deve quindi essere conforme ai principi generali stabiliti per le relative categorie merceologiche (es art. 7 del Reg. UE 1169/2011 per gli alimenti).
In relazione alla Direttiva Empco, ricordiamo che marchi e loghi di sostenibilità autoprodotti (ovvero bollini o grafiche creati dall’azienda e non legati a uno schema di certificazione terzo indipendente) possono essere considerati greenwashing.
Quindi se l’indicazione è formulata come claim testuale ed è ovviamente veritiera e dimostrabile, la dichiarazione è legittima. Se invece si accompagna un logo o bollino grafico autogestito che simula un marchio di certificazione, potrebbe ricadere nell’ambito di applicazione della Direttiva Empco e la pratica andrebbe analizzata caso per caso.
2. Per un prodotto composto solo da una miscela di oli essenziali di origine naturale, è corretto descriverlo come «miscela 100% naturale di oli essenziali»? Il termine servirebbe a distinguere gli oli naturali dalle fragranze di sintesi. È ammesso o richiede condizioni o certificazioni particolari?
La Direttiva Empco vieta le asserzioni ambientali generiche (come “100% naturale” riferito genericamente all’intero impatto del prodotto). Tuttavia, se l’espressione è circostanziata e definisce chiaramente l’origine degli ingredienti (miscela di oli essenziali di origine naturale per distinguerli da quelli sintetici), la dicitura è ammissibile a patto che risponda ai principi generali stabiliti dalle normative di riferimento applicabili e che non si induca il consumatore a ritenere che il riferimento sia (anche) all’impatto sull’ambiente.
In ogni caso, essendo una questione di interpretazione legata alla percezione del consumatore della pratica nella sua totalità, si suggerisce di valutare un controllo preventivo.
3. Il QR code in etichetta può creare problemi, visto che richiede un’azione da parte del consumatore?
Il QR code è uno strumento previsto per fornire informazioni aggiuntive volte a supportare i claim ambientali vantati.
L’asserzione principale riportata sulla confezione deve essere chiara, comprensibile e ben sostanziata di per sé: il consumatore non deve essere costretto a inquadrare un QR code per capire il significato o le limitazioni di un claim vantato.
D’altra parte è facoltà del consumatore/utilizzatore interessato approfondire i dati correlati al claim principale vantato scansionando il QR code, oltre ad essere, in quanto sistema digitale, coerente con gli obiettivi generali della norma.
Qualora fosse in valutazione una revisione del packaging, in quella sede potrebbe essere l’occasione per strutturare cosa debba rimanere on-pack e cosa possa essere incluso al link associato al QR code.
4. Nelle indicazioni di smaltimento in etichetta si può usare la dicitura «Rispetta l’ambiente», oppure rientra nella black list?
Rivalutando la questione, l’espressione può rappresentare un’esortazione nei confronti dell’utilizzatore, ma, almeno così come è riportato nella domanda, può sembrare riferito anche al prodotto.
Sarebbe quindi necessario analizzare nel dettaglio la pratica commerciale nella sua totalità per dare una valutazione finale più concreta, ma in assenza di ulteriori informazioni la valutazione è tendenzialmente negativa.
Oltre al rischio intrinseco di interpretazione come asserzione ambientale vaga, c’è anche un tema legato a quanto previsto a livello italiano sulle informazioni di smaltimento. L’indicazione ‘verifica le disposizioni del tuo comune’ (o simile) è da ritenersi sufficiente e non ha bisogno di ulteriori integrazioni.
In conclusione, se l’obiettivo fosse esortare l’utilizzatore, l’indicazione andrebbe contestualizzata diversamente e separata dalle indicazioni di smaltimento.
5. Per lo smaltimento delle scorte dopo il 27/09/2026, non è semplice per le aziende informare il consumatore direttamente nei punti vendita. Come si applica in pratica? Cosa succede se l’azienda non lo fa?
Sebbene il testo del D.Lgs. 30/2026 non preveda un periodo transitorio, il MIMIT ha chiarito che è consentito smaltire le scorte dei prodotti immessi in commercio (o già etichettati) prima del 27 settembre 2026.
Tuttavia, poiché l’esposizione a scaffale rappresenta una pratica commerciale continuativa, la confezione non può essere semplicemente lasciata inalterata a scaffale se reca diciture vietate. Per evitare il ritiro della merce già distribuita o comunque di gettare gli incarti già prodotti, le autorità consentono l’utilizzo di soluzioni “semplici” per correggere e integrare l’informazione al consumatore: nei punti vendita fisici è sufficiente usare una cartellonistica dedicata a scaffale o apporre degli sticker sul prodotto, mentre per i prodotti venduti online si devono predisporre appositi pop-up/box informativi.
Tecnicamente, se l’azienda non adotta queste misure correttive e i prodotti rimangono esposti in commercio con claim non conformi e restano passibili di sanzioni.
6. Lo smaltimento delle scorte riguarda solo il prodotto finito confezionato prima del 27/09/2026 o anche le etichette in giacenza non ancora applicate?
Le FAQ MIMIT specificano che ‘gli imballaggi e le etichette già prodotti o acquistati prima del 27 settembre 2026 possono essere ricondotti alle situazioni di old stock ed essere utilizzati successivamente a tale data, sia con riferimento ai beni durevoli che a quelli deperibili, fermo rimanendo che l’orizzonte temporale per l’esaurimento dei prodotti dovrebbe mantenersi nell’indicazione orientativa dei 6 mesi di cui alla circolare del 27 agosto 2026.’
Quindi se le etichette sono state prodotte prima di tale data e questo è dimostrabile, possono continuare ad essere utilizzate fino ad un tempo orientativo di 6 mesi.
7. Il software 4Pack può essere usato anche per raccogliere i dati del packaging e creare la DoC per ciascun componente dell’imballaggio, come richiesto dal PPWR dal 12/08/2026?
Sì, 4Pack prevede il Modulo PPWR dedicato alla gestione delle specifiche del packaging e di tutte le informazioni dei componenti, come richiesto dal Regolamento PPWR. Grazie alla combinazione tra anagrafica di prodotto e anagrafiche dei componenti, è possibile creare la DoC in modo automatico e, al contempo, generare il pacchetto del fascicolo tecnico.
È previsto il caricamento della documentazione tecnica e delle certificazioni all’interno della piattaforma collegate ai singoli componenti, anche ad opera diretta dei fornitori; questi ultimi potranno accedere al sistema per completare le stesse informazioni richieste dal Regolamento, oltre che per caricare i file documentali opportunamente categorizzati e taggati. Una volta validati, dati e documenti saranno disponibili per la creazione della DoC e del fascicolo allegato.
4Pack consente il collegamento tra le schede anagrafiche dei componenti del packaging ed i loro file artwork opportunamente approvati, garantendone sempre la tracciabilità e l’aggiornamento.
8. Le espressioni «benessere abitativo» e «comfort abitativo» sono ammesse?
E’ possibile che lo siano, ma con opportuni accorgimenti. Tali diciture non descrivono la sostenibilità ecologica o l’impatto ambientale del prodotto (claim ambientali in senso stretto), ma descrivono, se comprendiamo bene il contesto, prestazioni ambientali interne/funzionali collegate alla salute.
Non rientrano nei divieti dei green claim generici a condizione che (oltre ad essere fondate e dimostrabili) il contesto della comunicazione non lasci intendere in modo ambiguo che il prodotto sia ecologico in senso generale.
Anche qui essendo tematica interpretabile e specifica, si suggerisce un controllo della pratica commerciale nella sua interezza
9. La documentazione a supporto dei claim deve essere sempre e solo validata da un ente terzo?
Non indistintamente per qualsiasi claim.
Per i marchi e loghi di sostenibilità, la Direttiva EMPCO richiede che siano basati su sistemi di certificazione gestiti da terzi indipendenti o stabiliti da autorità pubbliche.
Per le asserzioni ambientali testuali ed esplicite, la documentazione può basarsi su analisi e dati interni, purché scientificamente solidi, trasparenti e verificabili.
Ovviamente il coinvolgimento di un ente terzo certificato offre maggiori garanzie.
10. Si possono inserire le informazioni richieste dalla Direttiva Green Claims nei QR code già presenti in etichetta?
Sì è possibile.
Rimangono sempre validi due principi:
1) L’asserzione principale presente in etichetta deve essere corretta, chiara e non ingannevole già al momento della lettura del packaging.
2) Il QR code deve condurre in modo diretto e trasparente alle informazioni specifiche a supporto di quel determinato claim, evitando di rimandare a pagine generiche del sito aziendale.
11. Se in etichetta è indicata la percentuale di ingredienti naturali, è obbligatorio indicare il criterio di calcolo?
Anche in questo caso si esce dal campo di applicazione della Direttiva Empco in quanto l’informazione si riferisce alla composizione (ingredienti) del prodotto e non si configura come green claim.
Si applicano pertanto i principi generali previsti dai regolamenti rilevanti nell’ambito specifico (cosmetico immaginiamo).
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Dalle domande alla pratica
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